Responsabilità da cose in custodia del Comune nelle aree concesse in appalto

Responsabilità da cose in custodia del Comune nelle aree concesse in appalto
29 Marzo 2023: Responsabilità da cose in custodia del Comune nelle aree concesse in appalto 29 Marzo 2023

IL CASO. M.Z. agiva in giudizio nei confronti del Comune chiedendone la condanna, ex artt. 2043 e 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti a causa della rovinosa caduta occorsogli mentre si trovava a percorrere in sella alla sua moto una via del centro di Milano, a causa della scivolosità del manto stradale provocata dalla polvere proveniente da un cantiere.

Il Comune si costituiva in giudizio e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della società appaltatrice dei lavori del cantiere, per essere da questa manlevato nell’ipotesi di condanna al risarcimento dei danni. Il Giudice rigettava l’istanza di chiamata in causa e, quindi, il Comune instaurava un ulteriore procedimento giudiziario, avente ad oggetto la responsabilità della società appaltatrice per i danni patiti da M.Z. per essere da questa manlevata in ipotesi di condanna. I due procedimenti successivamente però venivano riuniti.

LA DECISIONE. Il Tribunale di Milano, sez. X, con la sentenza n. 6.10.2022 n. 7779, ha, anzitutto, inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 2051 c.c. e ritenuto accertato il nesso causale tra la cosa in custodia e la caduta, rilevando al riguardo la prova del collegamento tra la presenza di cospicua polvere chiara sul manto stradale, la caduta e le lesioni.

Quanto alla questione relativa alla responsabilità, ovvero se attribuibile all’ente appaltante piuttosto che all’appaltatore, il Giudice ha ribadito che l’affidamento in appalto di un bene non fa perdere il dovere di custodia dello stesso da parte del proprietario.

Sul punto ha richiamato la sentenza della Suprema Corte 18325/2018, ove chiarisce che “il comune che concede in appalto un’area non perde il dovere di custodia della stessa sin tanto che questa non venga completamente recintata, così da impedire il traffico veicolare e pedonale”. 

Il Tribunale, quindi, tenuto conto che il sinistro si è verificato sulla pubblica via, ha ritenuto accertata la responsabilità del Comune. 

Quanto all’azione di regresso, il Giudice, richiamato l’articolo del contratto che regolamenta la convenzione stipulata tra il Comune e la società appaltatrice dei lavori della metropolitana, e che prevede l’assunzione di responsabilità di quest’ultima per tutti i danni causati dalle sue attività, ha ritenuto sussistente la responsabilità della società appaltatrice per aver fatto fuoriuscire nella pubblica via la polvere prodotta dal cantiere, o comunque per non averla prontamente rimossa.

Il Giudice ha, quindi, condannato il Comune al risarcimento dei danni subiti dall’attore ma ha, altresì, riconosciuto il diritto del Comune ad essere tenuto indenne per tutto quanto tenuto a versare in favore dell’attore a titolo di risarcimento danni.

Pertanto il Tribunale, con la decisione in parola ha riconosciuto che la consegna del Comune all’appaltatore dell’area interessata per i lavori di costruzione di un’opera, non fa venire meno la qualifica di custode dell’ente pubblico, che rimane titolare di un potere di fatto sulla res e, quindi, responsabile dei danni da questo cagionati ai sensi dell’art. 2051 c.c., tanto più quando l’incidente si verifica sulla via rimasta aperta al pubblico transito.

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